Viene proposto un nuovo video sulle Ipotesi di gravi irregolarità per la revoca dell’amministratore.
In questo video l’avv. Katia Mascia illustra le ipotesi di “gravi irregolarità” che possono dare luogo alla revoca dell’amministratore di condominio.
Quella contenuta nel dodicesimo comma dell’art. 1129 c.c. è un’ elencazione non tassativa, bensì meramente esemplificativa, delle circostanze idonee a ledere il rapporto di fiducia esistente tra il Condominio e l’amministratore, tali da comportare la revoca di quest’ultimo.
Il video completo è visionabile al seguente link:
Gravi irregolarità e revoca dell’amministratore
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Nel video che segue l’avv. Katia Mascia affronta il tema della revoca dell’amministratore di condominio che può essere disposta dall’autorità giudiziale, su ricorso di ciascun condomino, in una serie di casi.
Il procedimento di revoca è disciplinato dall’art.64 delle disposizioni di attuazione al codice civile, come modificato dalla L n. 220/12.
Competente a pronunciarsi è il Tribunale del luogo dove si trova l’edificio condominiale, il quale provvederà in Camera di Consiglio, con decreto motivato, sentito l’amministratore in contraddittorio con il condomino ricorrente.
E’ possibile guardare il video completo dell’intervento al link che segue:
Revoca giudiziale dell’amministratore di condominio
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Nella seduta dello scorso 20 febbraio, la Commissione consultiva del Consiglio Nazionale Forense, ha adottato un parere in merito alla possibile compatibilità tra l’attività di amministratore di condominio e la professione forense, tenendo in considerazione il nuovo ordinamento professionale forense (Legge n. 247/2012) e la modifica della disciplina del condominio degli edifici (Legge n. 220/2012).
Nel testo del parere, si dice espressamente che “l’attività di amministratore di condominio si riduce, alla fine, all’esercizio di un mandato con rappresentanza conferito da persone fisiche, in nome e per conto delle quali egli agisce e l’esecuzione di mandati, consistenti nel compimento di attività giuridica per conto ed (eventualmente) in nome altrui è esattamente uno dei possibili modi di svolgimento dell’attività professionale forense sicché la circostanza che essa sia svolta con continuità non aggiunge né toglie nulla alla sua legittimità di fondo quale espressione, appunto, di esercizio della professione“.
Per scaricare il testo integrale del parere, clicca qui.