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La revoca assembleare dell’amministratore di condominio

La revoca assembleare dell’amministratore di condominio – Avv. Katia Mascia

In questo video del 27/11/2019 l’avv. Katia Mascia affronta il tema della revoca assembleare dell’amministratore di condominio.

Tale revoca può essere deliberata dall’assemblea dei condomini, in ogni tempo, nei seguenti modi.

Innanzitutto con la stessa maggioranza prevista per la sua nomina, vale a dire un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio.

In secondo luogo con le modalità previste dal regolamento di condominio.

La disposizione codicistica di immediato riferimento è il comma 11 dell’art. 1129 c.c., così come modificato a seguito dell’entrata in vigore della Legge 11 dicembre 2012, n. 220, di riforma della disciplina condominiale.

Di seguito il link al video da visionare.

La revoca dell’amministratore di condominio e maggioranze

Per ogni altra notizie o approfondimento, vi invitiamo a consultare la nostra apposita sezione al seguente link:

Approfondimenti – Mascia e Associati

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Avvocati e tecnologia

Misure per contrastare coronavirus e Udienze in modalità informatiche

Udienze civili/penali, misure per contrastare #coronavirus e modalità informatiche.

La Direzione Generale Sistemi Informatici Automatizzati (DGSIA) del Ministero della Giustizia ha emanato il provvedimento che attua il DL 8/03/2020, n. 11

Entrambi sono allegati in PDF.

Rinvio udienze
Con eccezione di alcune ipotesi (art. 2, co. 2, lett. g), DL) le udienze civili e penali sono rinviate a dopo il 22/03/2020.
Dal 23/03/2020 al 31/05/2020 i capi degli uffici giudiziari adottano specifiche misure organizzative.

 

Udienze civili e collegamenti da remoto.

L’art. 2, co. 2, lett. f), del DL prevede la possibilità di adottare, per lo svolgimento di tali udienze (che non richiedano la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti), Skype for business e Teams.
Ogni altra indicazione nel DL.

Udienze penali e videoconferenza o collegamenti da remoto.

L’art. 2, co. 7, D.L prevede che sino al 31/05/2020, la partecipazione a ogni udienza di persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze, o in alternativa, potranno essere utilizzati Skype Business e Teams, nei casi indicati nel provvedimento della DGSIA.

Si invita a una lettura completa dei testi citati nel link che segue.

Udienze civili, penali, misure e modalità informatiche

Io resto a casa

#Iorestoacasa | Mascia & Associati

Einstein diceva:

Il mio ufficio? La mia mente è il mio ufficio“.

La rilevanza degli avvenimenti delle ultime settimane impone a tutti noi, individui, professionisti, studi, enti, aziende, di ripensare le modalità di lavoro, improntandole a criteri di grande responsabilità e rispetto delle regole.

Lo STUDIO LEGALE MASCIA & ASSOCIATI ha comunicato ai propri clienti le modalità di lavoro che sta seguendo e che intende seguire fino a quando non si uscirà da questa situazione complessa e delicata in ITALIA.

Modalità snelle, da remoto, senza appuntamenti in studio, ma utilizzando al meglio ogni tecnologia disponibile.

Restiamo a disposizione per ogni evenienza, nel rispetto delle regole indicate nei Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri e delle modalità suindicate.

Anche noi invitiamo tutti voi a restare a casa.

I Nostri contatti

Website: Contatti | Mascia & Associati
Email: info@masciaeassociati.it

#iorestoacasa

 

Scenari di relazione

C'era una volta il signor 'prendo', il signor 'scambio' e il signor 'dono'.

Tre tipi di persone molto diversi.

Tre modi di pensare e agire molto diversi.

Il signor 'prendo' appariva sempre impeccabile nel vestiario. Loquace, padrone di ogni conversazione, sicuro di sè. Sguardo fiero e posizione eretta. In un certo senso, sembrava invincibile. "Devi dominare e mai essere dominato", ripeteva a tutti, sempre.

Il signor 'scambio' era sempre attento e concentrato perché ogni sua azione avesse un risposta, un 'ritorno', di qualunque natura. Non si esponeva mai, senza pianificare prima il suo 'ritorno'. "Do ut des. Guai non pensarci prima", ripeteva.

Il signor 'dono' era quello meno in vista di tutti. Ai più dava l'impressione di essere dubbioso, impacciato, desideroso di non apparire, non chiedere, non dare nell'occhio. Donava, senza aspettarsi nulla in cambio.

Un giorno, il signor 'prendo' entrò in un ristorante. Aveva appuntamento con il signor 'dono'.

Si avvicinò, seguendo il suo consueto rituale di conquista. Sorrise, strinse la mano con decisione. Nessuno poteva resistere alla sua favella. Era lui il centro e l'inizio di tutto.

Iniziò il suo corteggiamento, fatto di capacità oratoria, abilità persuasive e fermezza. 'Quando parlo con gli altri penso solo a mostrare il mio bigliettino da visita migliore', ripeteva fiero. Ogni essere umano era per lui un trampolino di lancio per un'ulteriore missione di conquista. Non poteva fermarlo nessuno. E quel giorno prese tutto ciò che poteva prendere, senza ricevere resistenza.

Il giorno dopo, il signor 'prendo' incontrò nello stesso ristorante un altro individuo, il signor 'scambio'. Questi gesticolava in modo assai strano, quasi simulasse trattative al mercato rionale. Si accostò e seguì il suo consueto copione. "In fin dei conti è un avversario", pensò tra sé, "va eliminato".

Il signor 'scambio', dal canto suo, squadrò da cima a fondo il rapace avvoltoio che si era presentato davanti a lui, pensando a come poterlo privare di qualcosa, in cambio di qualcos'altro. Il gioco del compromesso più egoistico animò i due nel teatrino dell'incontro di puro interesse. Nessuno spazio per il dialogo, il confronto, l'ascolto. Spazio a un mero baratto economico.

L'indomani, il signor 'prendo' aveva appuntamento nello stesso ristorante. La persona che doveva incontrare era nuovamente il signor 'dono', che però non era già seduto, ma sembrava tardare. Attese. Ripetè tra sè "sta per arrivare, in fin dei conti ha bisogno di me, ma questo ritardo lo farò pagare".

Ma questa volta non arrivò nessuno.

Era solo.

Non vi erano persone da affabulare, tesori da depredare, finzioni da inscenare.

Era solo, in mezzo ad altri tavoli affollati di gente impegnata a fare affari o mangiare.

Alcuni istanti dopo si avvicinò un cameriere e gli consegnò una busta, che recava sopra una scritta: "Per il sig. 'prendo'. GRAZIE".

Indispettito, aprì la busta per scoprire cosa potesse esservi all'interno della stessa.

Proprio non poteva immaginarlo, lui, il re dell'azione e dell'iniziativa, ora destinatario passivo e incredulo di un messaggio.

Era un testo di poche righe, scritto su un foglio semplice.

"Caro signor 'prendo', sono il signor 'dono'.

Ci siamo incontrati alcuni giorni fa in questo stesso ristorante. Le scrivo queste poche righe perchè la volevo ringraziare. Non si affanni a interrogarsi, capirà ora il perché.

Grazie per la sua apparente e ingannevole eleganza, rende la mia ingenua semplicità un dono prezioso da custodire.

Grazie per la sua saccenza, rende la mia ignoranza una sete di apprendimento che mi spinge a conoscere.

Grazie per la sua smania di potere, rende la mia incapacità di conquista un baluardo a difesa della mia umiltà, del mio lavorare sodo, del mio volermi donare agli altri.

Grazie per i suoi sorrisi affabili ma ingannevoli, mi ricordano che sorridere con gli altri deve essere un gesto di spontaneità e non una chiave per accedere alle porte nascoste dell'animo altrui.

Grazie per avermi insegnato a vivere con maggiore attenzione, a proteggermi da persone come lei.

Grazie per aver fatto nascere in me la forte consapevolezza che donare è un gesto di relazione, sempre, e che mai potrei barattare il mio sacrificio, il mio impegno, spesso silenzioso, nel bene e nel male, con la sua smania di protagonismo.

Grazie per avermi ricordato che, contrariamente alla sua sicurezza così ostentata, per me è ancora lungo il cammino di crescita.

Grazie.

Firmato. Signor 'dono'".

Il signor 'prendo' restò un attimo in silenzio dopo aver letto la lettera.

Si guardò intorno e controllò che ore fossero. Ordinò un caffè, chiese il conto, prese il suo cappotto e uscì dal ristorante con sguardo fiero ed altezzoso.

Di lì a poco avrebbe continuato a stringere mani, sorridere e agire come sempre aveva fatto.

Il signor 'dono', invece, si era rimesso in viaggio, era partito di buon'ora il mattino.

Lo attendevano grandi cose.

Una nuova esistenza. Tante idee. Tanti progetti. Tante iniziative. Lo stesso entusiasmo di un bambino.

Camminava e pensava al grande insegnamento di vita appreso.

Non sempre ciò che luccica è davvero luce. Non sempre ciò che appare ombroso è negazione di vita. Non sempre ciò che conquista è meritevole di sguardi di ammirazione.

"Il mestiere più impegnativo è proprio quello di chi si dona", pensava, "perché spesso ci si trova ad attraversare valli e deserti molto distanti dal successo, vivere attimi di difficoltà, sacrificio, silenzio, percorrere strade assai accidentate, cadere in lunghe attese senza spiragli di sole".

"Alla fine, però, chi 'dona' riesce sempre a trasformare i propri sogni in realtà, la propria ricerca in voglia di esistenza, il proprio affidarsi in unione con l'altro", ne era certo.

Camminava, scortato dalla speranza sempre accesa.

Più camminava e più si rendeva conto che il cammino si svelava sempre più interessante ogni giorno, e che la vita dona innumerevoli segnali di nuovo inizio che, sebbene in balìa della corrente, fortificano e animano una continua scoperta.

E noi? Chi decidiamo di essere e diventare?

Nel link un bello speech al TED di Adam Grant, che vi consigliamo di ascoltare ('Are u a giver or a taker?').

Di Grant consigliamo anche un libro molto interessante, intitolato 'Give and take'. Una lettura stimolante.

La Corte di Giustizia sulla mediazione delle liti con i consumatori

Si propone in lettura il Comunicato Stampa n. 62/17 e la Sentenza integrale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 giugno 2017 pronunciata nella causa C-75/16.

La controversia era sorta in merito alla richiesta di restituzione (ingiunzione di pagamento) da parte di un istituto bancario di una certa somma di denaro nei confronti di due signori.

Il giudice di rinvio, come riportato nella sentenza, il Tribunale Ordinario di Verona, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se 1’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11, nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi “fatta salva la direttiva 2008/52”, vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per i singoli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori.

2) Se l’articolo 1 (…) della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2013/11, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l’assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo».

Su queste tre questioni pregiudiziali, la Corte ha fornito una interpretazione che così si sintetizza:

– «la direttiva 2013/11 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario»;

– «la medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato».

– e che gli stessi «possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione».

Per una lettura del Comunicato stampa n. 62/17 clicca qui.

Per una lettura della sentenza integrale della Corte di Giustizia del 14 giugno 2017, clicca qui.