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Archivio annuale2012

Privacy e mediazione – Trattamento dei dati a carattere giudiziario (Autorizzazione generale 28 giugno 2012)

Si propone il testo dell’Autorizzazione generale del Garante della Privacy relativo al “Differimento dell’efficacia dell’autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario correlato all’attività di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali – 28 giugno 2012″ (Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 163 del 14 luglio 2012).

Per visionare il testo, clicca sul seguente link.

Legge 28 giugno 2012 , n. 92 – Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita

Si pubblica il testo della riforma del lavoro Fornero approvata con la legge 28 giugno 2012, n. 92 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del luglio 2012.

Per visionare il contenuto della legge, clicca qui.

Katia Mascia – Diritto di visita del genitore non affidatario (Famiglia e diritto, 8-9/2008)

Diritto di visita del genitore non affidatario – K. Mascia

TRIBUNALE DI NICOSIA, 22 aprile 2008 – Pres. Dagnino – Est. Sepe

Separazione consensuale – Diritto del minore alla bigenitorialità – Affidamento condiviso – Affidamento esclusivo – Interesse del minore – Modifica delle condizioni di separazione – Esercizio del diritto di visita del genitore non affidatario – Collegamento in video – ripresa su internet.

(C.c. artt. 155, 155 bis, 155 ter; c.p.c art. 710; l. n. 54/2006)

Il diritto di visita spettante al genitore non affidatario può essere esercitato, nei riguardi dei propri figli minori collocati a distanza, ricorrendo a forme di collegamento in video – ripresa su internet. A tal fine, però, è necessario che lo stesso genitore metta a disposizione della propria prole, a sue spese, idonea apparecchiatura, sopportando i relativi costi di gestione del collegamento. Tale forma di comunicazione, pur se ammessa, non deve tuttavia essere intesa come sostitutiva della relazione fisica tra genitori e figli.

(…)

Per visionare il testo della nota a sentenza cliccare sul link di seguito indicato: Nota Mascia

D. Lgs. 4 marzo 2010, n. 28 – La mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali.

La mediazione finalizzata alla conciliazione, strumento di definizione amichevole e stragiudiziale delle controversie è compiutamente inquadrata in una più ampia manovra di riforma dell’intero sistema giustizia. Sin dalle prime esperienze legislative in tema di conciliazione-mediazione, si è cercato di puntare alla ricerca di professionalità, efficienza e qualità del servizio di definizione stragiudiziale delle dispute, al fine di offrire alla collettività, enti, associazioni, imprese, strumenti più agili, economici e partecipativi del giudizio.

Il legislatore prima, in chiave di stesura dei testi di legge, e il Ministero della Giustizia poi, in chiave di adozione di atti attuativi delle riforme legislative, sono stati costantemente e concordemente impegnati nella ricerca di quella qualità e professionalità imprescindibile per ogni servizio di mediazione e gestione stragiudiziale dei conflitti.

Dalla legge delega 69/2009 (art. 60) al decreto legislativo 28/2010, fino a giungere al Regolamento di attuazione (D.M. 180/2010) e alle recenti modifiche allo stesso contenute nel D.M. 6 luglio 2011, n. 145; la mediazione ha accolto l’importante sfida di ampliare concretamente e in modo efficiente i canali di accesso alla giustizia, sul monito comunitario del better access to justice.

Le principali novità in materia riguardano tanto le previsioni del decreto legislativo 28/2010, per la parte più operativa e gestionale, quanto quelle contenute nel decreto ministeriale 180/2010 – come recentemente integrato e corretto -, per la parte più organizzativa e burocratica. Entrambi i documenti hanno portato al movimento della mediazione finalizzata alla conciliazione un rilevante contributo.

Sotto il profilo strutturale, l’importanza di un servizio di mediazione è evidenziata sia dal punto di vista soggettivo, sia di quello oggettivo. Per quanto attiene al primo profilo, assumono particolare rilievo la figura del mediatore, gli organismi di mediazione, le parti e i rispettivi assistenti, il Responsabile del Registro e il Responsabile dell’Organismo di Mediazione. Con riferimento al secondo, vengono in esame innanzitutto le materie di cui si occupa il decreto 28/2010, il Regolamento di mediazione, il Codice etico dell’organismo di mediazione, le clausole di mediazione e le indennità del procedimento, la riservatezza, tutti quei criteri per l’iscrizione degli Organismi nel Registro, nonché ogni altro profilo necessario per definire, soprattutto agli occhi del Ministero della Giustizia, la funzionalità del servizio di mediazione.

Per visionare il testo del decreto 28/2010, clicca qui.

Alberto Mascia – Prepararsi alla mediazione

La preparazione, nell’attuale sistema disegnato dai D.lgs. 28/2010 e DD.MM. 180/2010 e 145/2011, è un aspetto assolutamente fondamentale per la crescita di una mediazione di qualità, che unisca diversi profili: competenza ed esperienza nell’ambito professionale in cui si interviene (il tirocinio infatti è assistenza ad altrui esperienze di mediazione), capacità gestionali, negoziali, comunicative e di ascolto empatico.

Il diritto, dunque, come la comunicazione, l’ascolto, la persuasione, la creatività nella formulazione di domande, la lettura dei comportamenti e interessi delle parti, intervengono nell’impianto cosi disegnato in modo significativo, caratterizzando l’intervento del mediatore tanto ai fini compositivi della lite, quanto nella eventuale fase valutativa-aggiudicativa.

Completare le proprie esperienze, arricchire le proprie capacità e crescere professionalmente sono obiettivi che un mediatore serio vuole e deve perseguire, mirando a diffondere – attraverso comportamenti e azioni – la cultura della mediazione, del dialogo costruttivo, del confronto aperto, anche durante i singoli incontri di mediazione.

L’autorevolezza del mediatore importante per gestire il procedimento di mediazione in ogni sua fase, partendo dal presupposto che le parti in lite sono e restano essenzialmente esseri umani, con proprie debolezze e punti di forza, aspettative e delusioni, atteggiamenti costruttivi e ostruzionistici, emotività e apparente freddezza. Esseri umani che spesso non sono abituati a confrontarsi di propria iniziativa per dialogare e imparare (arricchendosi l’un l’altro) dalle diversità, ma che si affidano, quasi come se fosse necessario azionare il pilota automatico in determinati frangenti in cui gli animi si surriscaldano, a comode deleghe (delego a te avvocato affinchè mi difenza e mi faccia avere ragione). Deleghe che comportano anche una perdita – a volte parziale, a volte totale – del contatto con i propri interessi reali in gioco, con quei bisogni che solo la persona direttamente coinvolta in una questione, problematica o criticità, è in grado di manifestare.

Spesso non si ha una piena cognizione delle differenze che esistono tra la veste giuridica che l’avvocato deve dare, per mandato e per esigenze di carattere processuale, alle ragioni dei propri assistiti, che assumono il nomen di diritti e pretese, e quelli che sono i reali interessi e bisogni in gioco. Tale differenza deve essere tenuta in debita considerazione dal mediatore, che oltre a rappresentare una spugna per filtrare l’acqua sporca presente in ogni scambio comunicativo o rapporto alterato o compromesso dal conflitto, non deve mai perdere di vista cosa realmente è importante per le parti in lite, chi sono, perché sono lì, cosa si aspettano, quali emozioni negative o positive hanno. E’ fin troppo facile perdere di vista ciò che realmente sta a cuore alle parti: è facile per le parti stesse, che spesso cambiano atteggiamenti, stati d’animo, intenzioni, anche per una frase mal detta o mal riferita, ovvero per un tono di voce percepito come aggressivo o di attacco; è facile per il mediatore, che deve prestare la massima attenzione a ogni linguaggio utilizzato dalle parti durante la mediazione, verbale e non verbale, verificare la congruenza tra gli stessi, lavorare con metodo e meticolosità, per non farsi disorientare tra possibili urla, offese, distanze comunicative.

Lavorare con la testa, dunque, facendo un piano negoziale flessibile, da aggiornare di volta in volta, tenendo a mente i momenti vissuti all’interno del procedimento di mediazione, l’esperienza pratica acquisita nella gestione della singola mediazione, i comportamenti avuti dalle parti durante gli incontri congiunti e riservati, gli obiettivi che le parti si prefiggono di raggiungere, ogni altro dettaglio che consente di avere un quadro chiaro, evitando pericolose zone d’ombra che possono minare il lavoro già fatto.

Lavorare con intelligenza, senza farsi fuorviare da altrui comportamenti, che potrebbero essere improntati anche alla scorrettezza.

Lavorare con consapevolezza, coscienti del fatto che ogni mediatore deve avere un proprio peso e ruolo, nessuno può essere un tuttologo e quindi saper gestire ogni situazione di conflittualità in ogni contesto professionale; tutti, però, possono integrarsi e completarsi attraverso le altrui esperienze di mediazione, come tirocinanti, mediatori o, perché no, anche come assistenti di parte.