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Start-up innovative senza notaio

Il quadro di riferimento

L’art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) ha introdotto la possibilità di costituire le società destinate all’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss. c.c.

Il citato art. 4, comma 10-bis prevede quanto segue: “Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste all’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni“.

Il MISE (Ministero Sviluppo Economico) ha pubblicato sia un Decreto direttoriale 1 luglio 2016, rubricato ‘Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del DM 17 febbraio 2016‘, con i suoi allegati, sia una Circolare applicativa 3691/C del 1 luglio 2016, rubricata ‘Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative‘.

Come previsto dall’art. 8 del richiamato decreto direttoriale del 1 luglio 2016, per consentire alle softwarehouse di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto stesso, queste acquistano efficacia a partire dal 20 luglio 2016. Tra le disposizioni vi è l’art. 2, dello stesso decreto direttoriale, che prevede quanto segue: “Gli atti costitutivi e gli statuti di cui all’articolo 1, sono redatti e sottoscritti con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it“.

Nessuna necessità, dunque, di ricorrere alla figura del notaio.

Le società di cui all’art. 1 del decreto direttoriale sono quelle indicate nell’art. 1, comma 1, del Decreto 17 febbraio 2016, rubricato “Modalita’ di redazione degli atti costitutivi di societa’ a responsabilita’ limitata start-up innovative“, il quale fa riferimento “ai contratti di societa’ a responsabilita’ limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui all’art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179“, i quali sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di societa’ pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore nel caso di unipersonale.

Va rilevato che il procedimento introdotto dall’art. 4, comma 10-bis è percorribile in via facoltativa e alternativa rispetto a quello ordinario di cui al codice civile. Pertanto, a solo scopo tutioristico, come ricorda la citata Circolare, gli uffici competenti potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell’art. 2463 del codice civile, con atto pubblico.

Per una più approfondire lettura, anche in merito alla procedura da seguire, si rimanda alle normative evidenziate nel testo e al link suindicato e qui di seguito riportato nuovamente: http://startup.registroimprese.it/