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Mediazione tributaria: le novità della circolare Ag. Entrate N. 1/E del 12 febbraio 2014

Con la circolare N. 1/E del 12 febbraio 2014 (rubricata “Mediazione tributaria – Modifiche apportate dall’articolo 1, comma 611, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Chiarimenti e istruzioni operative“), l’Agenzia delle Entrate è intervenuta in tema di Mediazione tributaria, fornendo tutta una serie di indicazioni importanti per una lettura aggiornata delle disposizioni in materia.

Come ricordato nella Circolare, l’art. 1, comma 611, lett. a), della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (rubricata “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)“), ha apportato modifiche significative alla disciplina della c.d. mediazione tributaria (di cui all’art. 17-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546).

In particolare, si evidenzia, per effetto di tali modifiche, ci sono le seguenti novità:

  • la presentazione del reclamo (anche definita ‘istanza di mediazione’ o, ‘istanza’) è condizione di procedibilità e non più di ammissibilità del ricorso;
  • la riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato sono sospesi per legge, in pendenza del procedimento di mediazione, a prescindere dalla presentazione di una richiesta di parte;
  • si applicano “le disposizioni sui termini processuali”, quali ad esempio le regole per il computo dei termini e la sospensione nel periodo feriale di cui alla legge 7 ottobre 1969, n. 742, anche al termine di 90 giorni, entro il quale deve concludersi il procedimento di mediazione;
  • la mediazione produce effetti anche sui contributi previdenziali e assistenziali, per i quali non sono dovuti né sanzioni né interessi.

Si precisa, nel testo, che la circolare N. 1/E si coordina con quella precedentemente adottata dall’Agenzia delle Entrate in data 19 marzo 2012, n. 9/E, avente ad oggetto proprio la mediazione tributaria, la quale la completa nel contenuto.

Tornando alla circolare N. 1/E del 2014, vengono presi in esame alcuni punti che è bene riportare in estrema sintesi per completezza operativa:

  • Entrata in vigore – Il citato art. 1, comma 611, lett. b), legge n. 147/2013, prevede che “Le modifiche (…) si applicano agli atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge”, vale a dire a partire dal 2 marzo 2014 (in nota si chiarisce che più precisamente rileva la data in cui la notifica si perfeziona per il destinatario della stessa. Nel caso diatto notificato a mezzo posta anteriormente al 2 marzo 2014, ma ricevuto dal contribuente a decorrere da tale data, si applicano le nuove norme sulla mediazione). Conformemente a quanto già precisato al punto 1.5 della circolare n. 9/E del 2012, per “atti notificati a decorrere dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge” si intendono quegli atti ricevuti dal contribuente a decorrere dal 2 marzo 2014. Pertanto le istanze presentate avverso gli atti notificati al contribuente a partire da tale data sono regolamentate dalle nuove disposizioni, così come le istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori qualora, alla data del 2 marzo 2014, non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso; al contrario, continuano ad applicarsi le precedenti disposizioni con riferimento alle istanze presentate avverso atti notificati antecedentemente alla data suindicata, così come anche alle istanze relative ai rifiuti taciti per i quali, alla predetta data, sia già decorso il termine di 90 giorni dallapresentazione dell’istanza di rimborso (per le quali restano vigenti anche i chiarimenti forniti con la circolare n. 9/E del 2012). Va inoltre precisato che l’istituto della mediazione tributaria non si applica alle controversie riguardanti i rifiuti taciti per i quali, alla data del 31 marzo 2012, era già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione della relativa istanza di rimborso.
  • Improcedibilità del ricorso – L’art. 1, comma 611, L. 147/2013, prevede che la presentazione del reclamo sia condizione di procedibilità del ricorso (e non di ammissibilità come era previsto in precedenza dal comma 2, art. 17-bis, D.Lgs. n. 546/1992). Prosegue la norma: “In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni di cui al comma 9, l’Agenzia delle entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio può eccepire l’improcedibilità del ricorso e il presidente, se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione”. Alla presentazione dell’istanza, si attiva dunque il procedimento di mediazione che deve essere esaurito nel termine di 90 giorni dalla ricezione della stessa da parte dell’Ufficio e si evidenzia che il ricorso depositato dal contribuente in Commissione tributaria prima del decorso del predetto termine di 90 giorni è improcedibile (si precisa inoltre che qualora il contenuto del reclamo non contenga una proposta di mediazione, non si differenzia sostanzialmente da quello del ricorso). Ove non venga adottato un provvedimento di accoglimento totale o formalizzato un accordo di mediazione, decorso il predetto termine, l’istanza produce gli effetti del ricorso e il contribuente, se intende costituirsi, deve farlo nei successivi 30 giorni.

Per tutti gli altri profili operativi ed applicativi, si rimanda alla lettura delle Circolari citate nel testo, ai link che seguono: