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Archivio dei tag Mediazione civile

Mediazione e accordo

Lo svolgimento e gli esiti della mediazione nelle controversie condominiali – Avv. Alberto Mascia

Svolgimento e esiti della mediazione nelle controversie condominiali. Questo è il tema affrontato dall’avv. Alberto Mascia in questo video.

Il procedimento di mediazione comprende diverse fasi.

In quella iniziale, hanno importanza l’adesione e la partecipazione al procedimento stesso.

Insieme a tali profili, sono importanti le valutazioni da parte di chi partecipa e con quali contenuti.

Tra le varie informazioni assumono particolare rilievo aspetti comunicativi e negoziali.

Per una gestione ottimale del procedimento di mediazione occorre porre al centro di tutto gli interessi delle parti, le loro scelte, decisioni e responsabilità.

In ambito condominiale, sono importanti le valutazioni che l’amministratore di condominio e l’assemblea dei condomini devono fare.

Tali valutazioni riguardano i vari passaggi e le varie fasi, anche in merito all’eventuale accordo da raggiungere e ai suoi contenuti.

E’ possibile visionare il video intero al seguente link:

Procedimento di mediazione e controversie condominiali

 

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Obblighi assemblea di condominio

Mediazione nelle controversie condominiali: gli obblighi dell’assemblea – Avv. Alberto Mascia

In questo video l’avv. Alberto Mascia discute in merito agli obblighi dell’assemblea in tema di mediazione delle controversie condominiali.

Nello specifico, vengono in considerazione due aspetti specifici dal punto di vista operativo e applicativo.

L’assemblea di condominio è chiamata a pronunciarsi in merito alla partecipazione al procedimento di mediazione da parte del condominio e anche in merito alle modalità di tale partecipazione.

L’autorizzazione dell’assemblea segue le norme dell’art. 1126, comma 2, cod. civ., e diventa antecedente necessario per legittimare la partecipazione al predetto procedimento.

Le informazioni che l’amministratore è tenuto a fornire all’assemblea riguardano diversi profili.

Ad esempio, informazioni sull’interno procedimento di mediazione, sulle sue fasi, e su ogni altro aspetto economico, applicativo e procedimentale da valutare.

E’ possibile visionare il video intero al seguente link:

Obblighi dell’assemblea di condominio e mediazione

 

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Consiglio di Stato e mediazione: no alla sospensione del DM 180/2010, si al rinvio al Tar

La mediazione finalizzata alla conciliazione è stata recentemente oggetto di una pronuncia da parte del Consiglio di Stato, sez. IV, il quale con ordinanza n. 607/2014 ha avuto modo di prendere in esame specifici profili legati al DM 180/2010 (rubricato ‘Regolamento recante la determinazione dei criteri e delle modalita’ di iscrizione e tenuta del registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennita’ spettanti agli organismi, ai sensi dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 28 del 2010′).

Sono circolate e circolano informazioni in merito alla presunta sospensione della mediazione obbligatoria, le quali non possono essere proposte e accolte con sufficienza e approssimazione, ma richiedono chiarezza e trasparenza, che si cerca di fare nei brevi punti di seguito indicati, al fine di evidenziare come, allo stato attuale, il ricorso al tentativo obbligatorio di mediazione resti pienamente operativo.

La pronuncia 607/2014 segue a un ricorso depositato nell’ormai lontano 2010 dinanzi al Tar Lazio.

In pillole questo l’iter di quanto finora accaduto.

Si parte con un ricorso (registro generale 10937 del 2010) presentato dall’OUA (Organismo Unitario Avvocatura) e da altri Consigli dell’Ordine, contro il Ministero della Giustizia, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia, del citato decreto 180/2010.

Il Tar Lazio, con ordinanza n. 4872/2013, così statuiva:

(……)

Ritenuto che non sussistono i presupposti per la concessione della misura cautelare richiesta con i mezzi aggiunti;

Ritenuta, in particolare, per un verso, l’insuscettibilità dell’atto regolatorio impugnato di arrecare all’attualità in capo ai ricorrenti un danno caratterizzato dai requisiti dell’irreparabilità e della gravità, ben potendo i medesimi conseguire l’integrale riparazione delle posizioni azionate in gravame che dovessero essere ritenute illegittimamente lese in sede di accoglimento nel merito del ricorso, per altro verso, la necessità di esaminare le nuove questioni di costituzionalità dedotte in ragione delle modifiche normative sopravvenute in corso di giudizio nella sede propria del merito;

Ritenuto di compensare le spese di lite della presente fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)

Respinge la suindicata domanda incidentale”.

Avverso tale ordinanza veniva proposto ricorso in appello (registro generale 544 del 2014) dalla parte soccombente (OUA) per la riforma  dell’ordinanza cautelare del T.A.R. LAZIO – ROMA: SEZIONE I n. 4872/2013, resa tra le parti, concernente determinazione criteri e modalità di iscrizione e tenuta registro degli organismi di mediazione e dell’elenco dei formatori per la mediazione, nonche’ l’approvazione delle indennità spettanti agli organismi.

Il Consiglio di Stato, con la citata ordinanza n. 607/2014, ha avuto modo di determinare quanto segue:

(……)

considerato che le questioni sottoposte appaiono meritevoli di un vaglio nel merito, dovendosi in tali limiti accogliere l’appello e disporre la sollecita fissazione dell’udienza di discussione, ai sensi dell’art. 55 comma 10 del codice del processo amministrativo;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l’appello (Ricorso numero: 544/2014) e, per l’effetto, ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, cod. proc. amm.”.

Orbene, per completezza, va ricordato che il menzionato art. 55, comma 10, cod. proc. amm., stabilisce quanto segue: “Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l’ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell’udienza di merito“.

In conclusione. Il rinvio oprato dal Consiglio di Stato al TAR per l’esame del merito della controversia è l’unica certezza che si può evidenziare in tale sede e l’unica informazione corretta da fornire, oltre alla mancata sospensione del DM 180/2010 e alla piena operatività, in data odierna, del tentativo obbligatorio di mediazione.

Circolare 25-C-2013 del CNF in tema di mediazione

La Commissione interna al CNF per lo studio e la riforma della mediazione e della conciliazione ha redatto un apposito documento che prende in esame e approfondisce le principali tematiche e problematiche presenti nella nuova versione del D.lgs. n. 28/2010, come recentemente modificato per effetto della L. 98/2013.

I punti che sono stati oggetti di attenzione da parte del CNF riguardano:

  • La competenza territoriale dell’Organismo di mediazione
  • L’assistenza tecnica dell’avvocato
  • Il primo incontro di mediazione
  • L’accordo conciliativo
  • Organismi di mediazione forense e revisione delle circoscrizioni giudiziarie

Per scaricare il testo della circolare, clicca qui.

Per scaricare il testo dell’allegato esplicativo clicca qui.

La nuova mediazione civile – Decreto 28/2010 aggiornato

La mediazione finalizzata alla conciliazione, strumento di definizione amichevole e stragiudiziale delle controversie è tornata a rivestire un’importanza e una centralità all’interno dell’intero sistema di amministrazione della giustizia.

Dalla legge delega 69/2009 (art. 60) al decreto legislativo 28/2010, comprendendo il D.M. 180/2010, il D.M. 6 luglio 2011, n. 145, le circolari ministeriali e il Decreto Fare (D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98, in vigore a partire dal 21 settembre 2013); la mediazione ha ridato attualità e interesse all’importante sfida di ampliare concretamente e in modo efficiente i canali di accesso alla giustizia, sul monito comunitario del better access to justice.

Le principali novità in materia riguardano, sotto il profilo procedimentale, in particolar modo le previsioni del decreto legislativo 28/2010, nella sua versione aggiornata e integrata, che è stata al centro di vibranti dibattiti e confronto in sede parlamentare e tra i professionisti del settore.

Si propone la lettura del testo del D.lgs. 28/2010, con l’indicazione delle principali modifiche intervenute, entrate in vigore a partire dallo scorso 21 settembre.

Per visionare il testo del Decreto 28/2010, cliccare sul link che segue: Decreto legislativo 28/2010