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La Corte di Giustizia sulla mediazione delle liti con i consumatori

Si propone in lettura il Comunicato Stampa n. 62/17 e la Sentenza integrale della Corte di giustizia dell’Unione europea del 14 giugno 2017 pronunciata nella causa C-75/16.

La controversia era sorta in merito alla richiesta di restituzione (ingiunzione di pagamento) da parte di un istituto bancario di una certa somma di denaro nei confronti di due signori.

Il giudice di rinvio, come riportato nella sentenza, il Tribunale Ordinario di Verona, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

«1) Se 1’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2013/11, nella parte in cui prevede che la medesima direttiva si applichi “fatta salva la direttiva 2008/52”, vada inteso nel senso che fa salva la possibilità per i singoli Stati membri di prevedere la mediazione obbligatoria per le sole ipotesi che non ricadono nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/11, vale a dire le ipotesi di cui all’articolo 2, paragrafo 2 della direttiva 2013/11, le controversie contrattuali derivanti da contratti diversi da quelli di vendita o di servizi oltre quelle che non riguardino consumatori.

2) Se l’articolo 1 (…) della direttiva 2013/11, nella parte in cui assicura ai consumatori la possibilità di presentare reclamo nei confronti dei professionisti dinanzi ad appositi organismi di risoluzione alternativa delle controversie, vada interpretato nel senso che tale norma osta ad una norma nazionale che prevede il ricorso alla mediazione, in una delle controversie di cui all’articolo 2, paragrafo 1 della direttiva 2013/11, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale della parte qualificabile come consumatore, e, in ogni caso, ad una norma nazionale che preveda l’assistenza difensiva obbligatoria, ed i relativi costi, per il consumatore che partecipi alla mediazione relativa ad una delle predette controversie, nonché la possibilità di non partecipare alla mediazione se non in presenza di un giustificato motivo».

Su queste tre questioni pregiudiziali, la Corte ha fornito una interpretazione che così si sintetizza:

– «la direttiva 2013/11 dev’essere interpretata nel senso che essa non osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, che prevede il ricorso a una procedura di mediazione, nelle controversie indicate all’articolo 2, paragrafo 1, di tale direttiva, come condizione di procedibilità della domanda giudiziale relativa a queste medesime controversie, purché un requisito siffatto non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario»;

– «la medesima direttiva dev’essere invece interpretata nel senso che essa osta a una normativa nazionale, come quella di cui al procedimento principale, la quale prevede che, nell’ambito di una mediazione siffatta, i consumatori debbano essere assistiti da un avvocato».

– e che gli stessi «possano ritirarsi da una procedura di mediazione solo se dimostrano l’esistenza di un giustificato motivo a sostegno di tale decisione».

Per una lettura del Comunicato stampa n. 62/17 clicca qui.

Per una lettura della sentenza integrale della Corte di Giustizia del 14 giugno 2017, clicca qui.

Alberto Mascia

Assegno divorzile, tenore di vita e indipendenza economica – Cass. 11504/2017

Cassazione Civile, Sez. I, 10 maggio 2017 n. 11504

Assegno divorzile. Muta un parametro di riferimento: non è più rilevante il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma è valido il criterio del raggiungimento dell’ ’indipendenza economica’ del richiedente.

I Giudici della Prima Sezione della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 11504, depositata lo scorso 10 maggio e definita da molti come rivoluzionaria, hanno stabilito, che, ai fini del riconoscimento, o meno, del diritto all’assegno di divorzio all’ex coniuge richiedente è decisiva l’interpretazione del sintagma normativo “mezzi adeguati” e della disposizione “impossibilità di procurarsi mezzi adeguati per ragioni oggettive” nonchè, in particolare e soprattutto, l’individuazione dell’indispensabile “parametro di riferimento”, cui rapportare l’ “adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” del richiedente l’assegno e, inoltre, la “possibilità-impossibilità” dello stesso di procurarseli.

Prima di tale pronuncia, il parametro di riferimento cui rapportare l’ “adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” del richiedente è stato costantemente individuato dalla Suprema Corte nel “tenore di vita analogo a quello avuto in costanza di matrimonio, o che poteva legittimamente e ragionevolmente fondarsi su aspettative maturate nel corso del matrimonio stesso, fissate al momento del divorzio” (Cass. S.U. n. 11490/90).

Orbene, il Collegio giudicante ha ritenuto tale orientamento non più attuale, finendo per sostenere, in definitiva, che se l’ex coniuge, richiedente l’assegno, possiede mezzi adeguati o è effettivamente in grado di procurarseli, il diritto all’assegno deve essergli negato tout court; mentre, se dimostra di non possederli e prova altresì di non poterseli procurare per ragioni oggettive, tale diritto deve essergli riconosciuto.

A differenza di quanto accade in seguito alla separazione personale – che lascia in vigore, seppure in forma attenuata, i doveri di cui all’art. 143 c.c. -, con la sentenza di divorzio il rapporto matrimoniale si estingue sul piano non solo personale ma anche economico-patrimoniale.

Il matrimonio è considerato un atto di libertà e di autoresponsabilità, nonchè il luogo degli affetti e di effettiva comunione di vita, in quanto tale dissolubile.

Ad avviso della Suprema Corte, un’interpretazione delle norme sull’assegno divorzile che producano l’effetto di procrastinare a tempo indeterminato il momento della recisione degli effetti economico-patrimoniali del vincolo coniugale, può tradursi in un ostacolo alla costituzione di una nuova famiglia successivamente alla disgregazione del primo gruppo familiare, in violazione di un diritto fondamentale dell’individuo (cfr. Cass. n. 6289/14) che è ricompreso tra quelli riconosciuti dalla Cedu (art. 12) e dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea (art. 9).

Pertanto, si deve ritenere non configurabile un interesse giuridicamente rilevante o protetto dell’ex coniuge a conservare il tenore di vita matrimoniale. L’interesse tutelato con l’attribuzione dell’assegno divorzile non è il riequilibrio delle condizioni economiche degli ex coniugi, ma il raggiungimento dell’ indipendenza economica, in tal senso dovendo intendersi la funzione – esclusivamente – assistenziale dell’assegno divorzile.

Il Collegio ha ritenuto che un parametro di riferimento – cui rapportare il giudizio sull’ “adeguatezza-inadeguatezza” dei “mezzi” dell’ex coniuge richiedente l’assegno di divorzio e sulla “possibilità-impossibilità “per ragioni oggettive” dello stesso di procurarseli – vada individuato nel raggiungimento dell'”indipendenza economica” del richiedente. Nell’ipotesi in cui venga accertato che quest’ultimo è “economicamente indipendente” o è effettivamente in grado di esserlo, non andrà riconosciuto il relativo diritto.

Per consultare il testo della sentenza, clicca sul link che segue: Cassazione 11504/2017

Alberto Mascia

Professione e futuro – Capturing technological innovation in legal services 2017

Professione legale e futuro – Capturing technological innovation in legal services 2017 – Avv. Alberto Mascia

La Law Society of England and Wales ha pubblicato uno studio di 116 pagine intitolato ‘Capturing technological innovation in legal services‘, nel quale vengono posti in correlazione il settore legale in Inghilterra e le nuove tecnologie – l’automazione avanzata, l’apprendimento automatico (machine learning) e l’intelligenza artificiale (AI) -, per arricchire e potenziare le capacità di avvocati e studi legali attraverso servizi, strategie e strumenti operativi inimmaginabili anche pochi anni fa. Il profondo cambiamento della professione di avvocato, in stretto parallelo agli stravolgimenti sempre più repentini guidati dalle nuove tecnologie, da diversi anni ha reso indifferibile la riflessione sul presente e futuro della professione legale, e in generale di ogni professione.

Nella ricerca pubblicata il cambiamento tecnologico è visto come una grande opportunità per gli avvocati di innovare la propria professione. Gli intervistati sono veri e propri pionieri e ‘early adopter‘ di nuovi modi di lavorare, i quali possono offrire a coloro che ancora guardano il fenomeno dai margini, intuizioni, esempi, pratiche e modelli da seguire. Per questi pionieri, l’innovazione è uno strumento messo al servizio della visione.

Al di là dell’ambito geografico nel quale la ricerca è stata effettuata, e dei suoi contenuti specifici, complessi da riportare nel dettaglio in un articolo, è opportuno e importante riflettere e soffermarsi sui principali e più significativi spunti operativi e strategici che la ricerca individua.

Alcuni numeri iniziali. Quasi 3/4 delle law firm intervistate concordano (47%) e concordano fortemente (24%) che l’innovazione è fondamentale per sfruttare le opportunità e differenziare il proprio studio, aprendosi all’imperativo del cambiamento. In diversi studi legali vi è un divario tra la necessità ‘riconosciuta’ di cambiare e il fare i primi passi verso l’innovazione, per tutta una serie di motivi, tra cui la mancanza di fiducia, di finanziamento, di consapevolezza sul ‘come’ iniziare, o una sconnessione con i senior che prendono le decisioni. Più della metà degli intervistati ha dichiarato che il proprio studio vuole aspettare cosa accadrà, lasciando che siano i pionieri e i secondo utilizzatori a indicare la strada da seguire.

L’attenzione della ricerca si è indirizzata soprattutto su alcuni studi legali pionieri prendendo in esame tre aree in cui la tecnologia influirà sul vantaggio competitivo:

(1) innovazione di prodotto (la tecnologia apre nuove aree di ‘lavoro’ nel settore legale e offre nuove modalità di fornire servizi ai clienti);

(2) processo di innovazione (la tecnologia cambia il modo in cui i servizi sono forniti e l’automazione aiuta ad aumentare la produttività degli avvocati);

(3) innovazione strategica (studi più trasparenti sui prezzi e flessibili con le risorse).

La ricerca rivela che le tecnologie ‘legali’ quali il Natural Language Processing (NLP), l’Intelligenza Artificiale (AI) e gli Assistenti Virtuali, per citarne alcune, offrono possibilità stimolanti per il modo in cui i processi legali possono evolvere o essere reinventati per il futuro, ma sono ancora sconosciute ovvero inesplorate dalla maggior parte dei professionisti del settore.

Nella pratica, l’innovazione tecnologica si presenta con specifiche soluzioni, alcune delle quali vengono di seguito riportate, traendole direttamente dalla ricerca.

Working smart. Gli studi che seguono società fondano l’innovazione su una stretta collaborazione con le stesse, per fornire loro un servizio adatto alle loro esigenze. Cambia il comportamento dei clienti e ciò influenza il modo in cui ogni studio fornisce loro i propri servizi e i differenti modi in cui i clienti si aspettano di interagire.

Innovation hubs. Centri, laboratori, ambienti in cui incubare e accelerare innovazione sono diretti a gestire problemi e questioni legali, attraverso collaborazione e co-innovazione, vera e propria componente chiave dei modelli di business e della innovazione tecnologica in molti studi legali che guardano in avanti.

Robotic Process Automation (RPA). Robot legali, automatizzazione di processi, lavori e operazioni ripetitivi, attività di backoffice gravose, che riduce i costi, assicura rapidità, rimuove il rischio di errore umano, genera maggiore conformità di risultato e libera lo staff per svolgere consulenza e tecnici, aggiungendo valore ai clienti.

Machine learning e Intelligenza Artificiale (AI). Gli algoritmi di machine learning sono (software di AI) progettati per rilevare modelli nei dati e applicarli a nuovi dati per automatizzare specifiche attività. In test di confronto tra i sistemi di apprendimento automatico e il lavoro umano, è stato notato un significativo risparmio di efficienza e tempo nell’utilizzo dei primi.  L’apprendimento automatico funziona meglio in presenza di una grande quantità di dati significativi a disposizione. L’apprendimento automatico potrebbe non essere applicabile a molte attività svolte dagli avvocati e ci sono limiti su alcuni concetti legali (es. ragionevolezza, giustizia).

Predictive Analytics. Le analisi predittive estraggono informazioni da dataset esistenti per determinare previsioni su risultati e trend. Tali strumenti aiutano gli studi legali a gestire il rischio nel processo di decision-making.

Agile resourcing. Cambia il come, quando e dove gli avvocati del futuro scelgono di lavorare (freelance). Determinati sistemi ‘snelli’ (es. BLP’s Lawyers on Demand (LOD) consentono di flettere la dimensione e le capacità del team legale di uno studio legale, in caso di necessità, offrendo expertise senza . L’economia on-demand è il risultato dell’accoppiamento della forza lavoro flessibile con lo smartphone, tutto a portata di click.

Virtual assistants, livechat, chatbox. Società tecnologiche investono su processi di linguaggio naturale, sul deep learning, software di intelligenza artificiale, per creare strumenti innovativi per l’interazione con gli utenti. I chatbots combinano l’intelligenza artificiale con il riconoscimento vocale, con l’obiettivo di creare con gli utenti una comunicazione più simile a una ‘umana’ che a una con un software di AI. Tale modello riduce i costi per le aziende e aumenta l’efficienza per i clienti. Il chatbot presenta un’accessibilità amichevole e, attraverso l’apprendimento automatico, risponde alle domande più frequenti (FAQ). Gli assistenti virtuali possono inserire nuovi clienti e, per lo studio legale, aiutare a gestire l’allocazione del lavoro, il flusso di lavoro e lo stato di un progetto. Gli assistenti virtuali possono fornire un dashboard mostrando quanti casi legali ci sono, quali avvocati li stanno trattando, la durata media di particolari tipi di casi, i diversi risultati, consentendo allo studio di distribuire le risorse in modo ottimale per lo stesso studio e per i clienti.

Innovating for access to justice. Un numero crescente di strumenti tecnologici può facilitare l’accesso alla giustizia. Molti di questi sono in uso ovvero in fase di test da parte degli studi legali e delle agenzie di consulenza, ma con frequenza compaiono nuovi strumenti, sostenuti da eventi come hackathons legali, law school competitions, innovation hubs, e accesso al finanziamento, ma l’adozione degli strumenti migliori è sporadica e il loro uso è ben lungi dall’essere diffusa. Tra gli strumenti ci sono la diagnosi dei problemi, la consegna di informazioni personalizzate, il supporto di self-help, lo streaming in percorsi successivi alla risoluzione.

La ricerca propone poi una guida operativa per l’innovazione degli studi legali, individuando tutta una serie di passi iniziali. La tabella che segue, inserita nella ricerca in commento, suggerisce alcune domande che gli studi possono porsi per comprendere la loro attuale posizione e dove c’è spazio per cambiare (modi per generare idee, affrontare le barriere, migliorare i processi).

La capacità degli studi legali di collegare gli sviluppi attraverso l’innovazione tecnologica e la collaborazione saranno un fattore importante, conclude la ricerca, per il loro successo nei mercati futuri.

Per consultare il pdf contenente tutti gli approfondimenti innanzi menzionati digita sul link che segue: Capturing technological innovation in legal services 2017

Alberto Mascia
Avvocati e tecnologia

Start-up innovative senza notaio

Il quadro di riferimento

L’art. 4, comma 10-bis, del D.L. 24 gennaio 2015, n. 3 (in Gazzetta Ufficiale – serie generale – n. 19 del 24 gennaio 2015, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2015, n. 33) ha introdotto la possibilità di costituire le società destinate all’iscrizione nella sezione speciale delle start-up innovative di cui all’art. 25, comma 2, del D.L. n. 179/2012, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2328 e ss. c.c.

Il citato art. 4, comma 10-bis prevede quanto segue: “Al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di start-up innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di start-up innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste all’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. L’atto costitutivo e le successive modificazioni sono redatti secondo un modello uniforme adottato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e sono trasmessi al competente ufficio del registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni“.

Il MISE (Ministero Sviluppo Economico) ha pubblicato sia un Decreto direttoriale 1 luglio 2016, rubricato ‘Approvazione delle specifiche tecniche per la struttura di modello informatico e di statuto delle società a responsabilità limitata start-up innovative, a norma del DM 17 febbraio 2016‘, con i suoi allegati, sia una Circolare applicativa 3691/C del 1 luglio 2016, rubricata ‘Modalità di costituzione delle società a responsabilità limitata start-up innovative‘.

Come previsto dall’art. 8 del richiamato decreto direttoriale del 1 luglio 2016, per consentire alle softwarehouse di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto stesso, queste acquistano efficacia a partire dal 20 luglio 2016. Tra le disposizioni vi è l’art. 2, dello stesso decreto direttoriale, che prevede quanto segue: “Gli atti costitutivi e gli statuti di cui all’articolo 1, sono redatti e sottoscritti con firma digitale, secondo quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto del Ministro, avvalendosi della piattaforma startup.registroimprese.it“.

Nessuna necessità, dunque, di ricorrere alla figura del notaio.

Le società di cui all’art. 1 del decreto direttoriale sono quelle indicate nell’art. 1, comma 1, del Decreto 17 febbraio 2016, rubricato “Modalita’ di redazione degli atti costitutivi di societa’ a responsabilita’ limitata start-up innovative“, il quale fa riferimento “ai contratti di societa’ a responsabilita’ limitata, ivi regolati, aventi per oggetto esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e per i quali viene richiesta l’iscrizione nella sezione speciale delle start-up di cui all’art. 25, comma 8, del decreto legge 19 ottobre 2012, n. 179“, i quali sono redatti in forma elettronica e firmati digitalmente a norma dell’art. 24 del C.A.D., da ciascuno dei sottoscrittori, nel caso di societa’ pluripersonale, o dall’unico sottoscrittore nel caso di unipersonale.

Va rilevato che il procedimento introdotto dall’art. 4, comma 10-bis è percorribile in via facoltativa e alternativa rispetto a quello ordinario di cui al codice civile. Pertanto, a solo scopo tutioristico, come ricorda la citata Circolare, gli uffici competenti potranno continuare a iscrivere in sezione ordinaria e speciale start-up costituite nella forma di società a responsabilità limitata a norma dell’art. 2463 del codice civile, con atto pubblico.

Per una più approfondire lettura, anche in merito alla procedura da seguire, si rimanda alle normative evidenziate nel testo e al link suindicato e qui di seguito riportato nuovamente: http://startup.registroimprese.it/

Alberto Mascia

A.D.R. – Regolamento di esecuzione (UE) 2015/151

Il 2 luglio 2015 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea  il Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1051 della Commissione del 01 luglio 2015 relativo alle modalità per l’esercizio delle funzioni della piattaforma di risoluzione delle controversie online, alle caratteristiche del modulo di reclamo elettronico e alle modalità della cooperazione tra i punti di contatto di cui al regolamento (UE) n. 524/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla risoluzione delle controversie online dei consumatori.

Ai sensi dell’art. 10 del predetto Regolamento di esecuzione, lo stesso entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ognuno degli Stati membri.

Si propone la lettura e consultazione di entrambi i Regolamenti, ai link che seguono:

 

Alberto Mascia